PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP) e i riassetti organizzativi conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia, nonché di assicurare il rispetto degli articoli 3, 36 e 110 della Costituzione, il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e degli UNEP, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nella posizione economica immediatamente superiore, anche in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione.
      2. Le figure professionali del personale di cui al comma 1 del presente articolo sono ricollocate nelle aree di inquadramento, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei Ministeri di cui all'accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, in relazione alle esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria e nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali e con l'assistenza dell'Agenzia per rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Con la medesima procedura si provvede all'eventuale individuazione di nuove figure professionali o a una diversa denominazione delle stesse.
      3. Ultimate le procedure di cui al comma 2, l'inquadramento dei dipendenti nelle figure professionali, nel rispetto della posizione economica conseguita ai sensi del comma 1, avviene mediante graduatorie

 

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formate secondo criteri generali e obiettivi determinati dalla contrattazione collettiva integrativa, concernenti i titoli di studio posseduti e l'esperienza professionale.

Art. 2.

      1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, già inquadrato nella qualifica di direttore di cancelleria è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione e della riclassificazione del personale effettuate ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85.444.468 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 2 del presente articolo.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

          a) euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;

 

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          b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

          c) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

          d) euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

          e) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

          f) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

          g) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

      2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».